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La macellazione per autoconsumo - Disposizioni regionali

Nuove disposizioni in materia di macellazione per autoconsumo 

 

Data:
Venerdì, 05 Agosto 2022
La macellazione per autoconsumo - Disposizioni regionali

Descrizione

Clicca sul link dell'ASL CN2  Servizio Veterianario per accedere alle istruzioni ed alla modulistica.

Nel corso dell’anno solare possono essere macellati per autoconsumo un numero massimo di animali per nucleo famigliare pari a 2 bovini/equini, 4 suini/cinghiali allevati e 6 ovini/caprini;


- presso il macello è consentita la macellazione di tutte le specie senza vincoli d’età, è inoltre concessa la macellazione rituale.


Il privato cittadino dovrà contattare preventivamente il macello al fine di programmare l’attività e compilare la modulistica specifica;


- presso l’allevamento è consentita la macellazione esclusivamente di suini/cinghiali allevati e ovini/caprini con età inferiore ai 12 mesi; non è possibile macellare bovini o equini e non è consentita la macellazione rituale;


- presso l’allevamento è vietata la macellazione conto terzi, le macellazioni inoltre dovrebbero essere effettuate preferibilmente da inizio novembre a fine marzo;


- le carni ottenute dalle macellazioni per autoconsumo, macello o allevamento, non possono essere commercializzate;


- la comunicazione della macellazione presso l’allevamento può essere inviata direttamente dall’allevatore al Servizio Veterinario AREA B con un preavviso di 3 giorni lavorativi, per tali macellazioni non è più richiesta l’autorizzazione del sindaco.



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Ultimo aggiornamento

01/12/2023 23:50




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